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Termini e condizioni - KompiTech IT Services
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Accordo sulla fornitura di servizi di supporto ad hoc

Si prega di leggere i termini e le condizioni del presente Accordo sulla fornitura di Servizi di assistenza ad hoc (“Accordo”) prima di scegliere di utilizzare i Servizi. Questo è un contratto legalmente vincolante stipulato da e tra KompiTech GmbH, una società costituita in Svizzera, numero di identificazione CHE-272.063.992, con sede legale in Thurgauerstrasse 40, Zurigo, codice postale 8050, Svizzera (“KompiTech”) e l’entità che accetta questi termini (“Cliente”). Il presente Contratto entra in vigore il giorno in cui sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: (i) il Cliente accetta elettronicamente il presente accordo e (ii) l’intenzione del Cliente di concludere il presente Accordo è confermata da KompiTech come indicato nella clausola 1.2 del presente documento (“Data di efficacia”). Se accettate per conto del Cliente, dichiarate e garantite che: (i) l’utente ha la piena autorità legale per vincolare il proprio datore di lavoro, o l’entità applicabile, ai termini e alle condizioni del presente documento; (ii) avete letto e compreso il presente Contratto; e (iii) l’utente accetta, per conto della parte che rappresenta, il presente Accordo. Se non si accettano i termini e le condizioni del presente documento o se non si ha l’autorità legale per impegnare il Cliente, si prega di non cliccare sul pulsante “Accetto” qui sotto. Il presente Contratto regola l’accesso e l’utilizzo dei Servizi da parte del Cliente ed è in vigore dalla Data di entrata in vigore.

  1. Servizi
  • L’abbonamento a uno dei pacchetti di servizi della piattaforma – ‘Basic’, ‘Business’ o ‘Corporate’ offerti da KompiTech (“Pacchetto”) fornisce al Cliente l’accesso e il diritto non esclusivo e limitato nel tempo di utilizzare lo strumento di ticketing (piattaforma) di KompiTech chiamato BLiTS (“Piattaforma”), che consente al Cliente di presentare richieste individuali di fornitura di servizi IT in base alle proprie esigenze.
  • Una volta che il Cliente ha scelto il Pacchetto e il Piano di abbonamento più conveniente per le sue esigenze, KompiTech convalida la richiesta del Cliente e, una volta approvata, il Cliente riceverà una conferma che riassume tutti i dettagli.
  • A partire dalla Data di Efficacia KompiTech dovrà: (i) garantire l’accesso del Cliente alla Piattaforma e la corretta funzionalità della Piattaforma (“Servizi della Piattaforma”) e (ii) fornire al Cliente i Servizi IT richiesti dal Cliente come definiti nelle sue richieste di fornitura di Servizi IT presentate alla Piattaforma (“Servizi IT”) (i Servizi della Piattaforma e i Servizi IT sono congiuntamente i “Servizi”).
  • Quando richiede la fornitura di Servizi IT, il Cliente dovrà fornire la descrizione, l’urgenza e altri dettagli quali la sua sede (o, se del caso, il sito del Cliente in cui devono essere forniti i Servizi IT) necessari per la fornitura dei Servizi IT in ciascuna delle sue richieste di fornitura di Servizi IT presentate alla Piattaforma (“Ticket”).
  • Qualsiasi biglietto inviato dal Cliente deve essere confermato da KompiTech. Una volta che il biglietto è stato inviato e confermato da KompiTech, diventa vincolante e non può essere richiamato. Eventuali modifiche a tale Ticket sono consentite previo accordo con il Service Desk di KompiTech. Nel caso in cui i cambiamenti del Ticket menzionati nella frase precedente abbiano un impatto negativo diretto o indiretto sui Livelli di Servizio, il Cliente accetta che KompiTech non possa garantire il rispetto dei rispettivi livelli in tal caso e ciò non sarà considerato una violazione del presente documento.
  • KompiTech assicurerà i seguenti livelli di servizio dei servizi IT (“Livelli di servizio”). In nessun caso KompiTech potrà essere ritenuta responsabile per il mancato raggiungimento dei Livelli di Servizio se il mancato raggiungimento di questi è causato da azioni del Cliente e/o dal mancato adempimento degli obblighi del Cliente ai sensi del presente documento.
  • Il Cliente accetta che KompiTech possa utilizzare subappaltatori, in tutto o in parte, a sua esclusiva discrezione nell’esecuzione dei Servizi, a condizione che la parte subappaltatrice rimanga pienamente responsabile di tutti gli obblighi subappaltati e accetti la piena responsabilità tra le Parti per le azioni e/o le inazioni dei suoi subappaltatori come se tali azioni e/o inazioni fossero proprie.
  1. Tariffe e pagamenti
  • Per i Servizi di piattaforma è previsto un canone fisso (“Canone dei servizi di piattaforma”), addebitato mensilmente o in un’unica soluzione annuale (“Piano di abbonamento”). L’importo esatto del Canone per i servizi di piattaforma e l’addebito di tale canone dipendono dalla scelta del Pacchetto e del Piano di abbonamento effettuata dal Cliente.
  • Oltre al canone per i servizi di piattaforma, il Cliente è tenuto a pagare anche il canone per i servizi IT richiesti (“canone per i servizi IT”), pagabile mensilmente. L’importo esatto dipende dalla scelta del cliente, poiché la piattaforma offre una certa gamma di prezzi che dipendono principalmente dall’urgenza del biglietto. La tariffa per i servizi IT è comprensiva di tutte le spese di viaggio necessarie.
  • In base al pacchetto e al piano di abbonamento del Cliente, KompiTech fatturerà al Cliente annualmente o mensilmente i Servizi di Piattaforma e mensilmente i Servizi IT che sono stati correttamente eseguiti in conformità ai Ticket presentati e risolti nel rispettivo mese. I dati relativi all’attività del Cliente all’interno della Piattaforma serviranno come base per la fatturazione.
  • Il Cliente dovrà effettuare il pagamento di tutte le fatture non contestate entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
  • La valuta delle fatture sarà l’euro.
  • I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente sul conto bancario indicato in fattura.
  • Tutti i corrispettivi di cui al presente Contratto sono al netto delle imposte applicabili (compresa l’IVA e qualsiasi altra imposta sulle vendite), attualmente o in seguito riscosse o imposte. Le fatture di KompiTech indicheranno separatamente tutte le tasse applicabili. Il Cliente non sarà responsabile di eventuali imposte non incluse nella fattura applicabile e KompiTech difenderà e indennizzerà completamente il Cliente da qualsiasi responsabilità derivante da tale omissione.
  • Eventuali contestazioni della fattura devono essere presentate prima della data di scadenza della stessa. Se il Cliente contesta la fattura, ha il diritto di trattenere il pagamento dell’importo contestato fino alla risoluzione della controversia. Le Parti si adopereranno in buona fede per risolvere tali questioni entro 14 giorni dalla notifica della controversia.
  • Nel caso in cui il Cliente non adempia all’obbligo di pagamento di una fattura non contestata o ingiustificatamente contestata entro il termine di pagamento sopra indicato e non la paghi nemmeno entro il termine supplementare previsto da KompiTech, il Cliente accetta che KompiTech possa procedere ai sensi della clausola 4.2 (i) del presente documento.
  • I pagamenti in ritardo possono essere gravati da interessi al tasso dello 0,5% al mese a partire dalla data di scadenza del pagamento fino al completo pagamento. Il Cliente sarà responsabile di tutte le spese ragionevoli (comprese le spese legali) sostenute da KompiTech per la riscossione di tali importi in ritardo, tranne nel caso in cui tali importi in ritardo siano dovuti a inesattezze di fatturazione di KompiTech.
  1. Obblighi delle Parti
  • KompiTech, in conformità con il presente Accordo:
    • garantire il funzionamento della Piattaforma e fornire al Cliente i Servizi IT in base ai Biglietti del Cliente in modo regolare e tempestivo. I Servizi saranno resi in modo accurato ed efficiente in conformità con gli attuali e più elevati standard professionali e industriali;
    • eseguire i Servizi con personale adeguatamente formato e qualificato per lo scopo specifico;
    • è responsabile del rispetto di tutte le leggi, gli statuti, i regolamenti e i codici di condotta applicabili in relazione alla fornitura dei Servizi e a tutti i suoi obblighi in virtù del presente documento;
    • collaborare e cooperare con il personale del Cliente e con qualsiasi altro personale notificatogli dal Cliente;
    • stipulare e mantenere a proprie spese un’assicurazione completa, compresa l’assicurazione per la responsabilità civile professionale e l’assicurazione per la responsabilità civile generale, a copertura delle proprie responsabilità e di quelle potenziali;
    • garantire in ogni momento che i propri dipendenti, agenti e subappaltatori rispettino qualsiasi legge applicabile e gli standard di mercato relativi all’ambiente, alla responsabilità sociale d’impresa, alla condotta, alla sicurezza e alla salute e sicurezza mentre si trovano presso i siti del Cliente.
  • Il Cliente, in conformità con il presente Contratto:
    • fornire tempestivamente a KompiTech tutta la cooperazione, le informazioni e gli input ragionevolmente richiesti da KompiTech per adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto;
    • pagare il Canone per i Servizi di Piattaforma e il Canone per i Servizi IT, a condizione che KompiTech abbia eseguito e/o fornito i relativi Servizi a cui i canoni si riferiscono in conformità al presente Accordo;
    • se del caso, fornire a KompiTech tutto l’accesso necessario ai siti richiesti da KompiTech ai fini della fornitura dei Servizi;
    • tenere KompiTech ragionevolmente informata regolarmente e tempestivamente di qualsiasi fatto materiale che possa influire sulla fornitura dei Servizi.
  1. Terminazione
  • Ciascuna delle Parti può recedere dal presente Contratto con un preavviso scritto che avrà effetto alla fine del periodo di abbonamento al Pacchetto del Cliente, ossia per il Piano di abbonamento annuale la cancellazione avrà effetto alla fine dell’anno in cui viene effettuata la risoluzione e per il Piano di abbonamento mensile alla fine del mese in cui viene effettuata la risoluzione.
  • KompiTech può sospendere l’esecuzione dei Servizi o risolvere il presente Accordo con effetto immediato se: (i) il Cliente viola in modo sostanziale l’Accordo e non riesce a sanare tale violazione entro il periodo di sanatoria previsto da KompiTech; (ii) il Cliente cessa la propria attività o è soggetto a una procedura di insolvenza e la procedura non viene archiviata entro 60 giorni; (iii) dichiara la propria incapacità di pagare i debiti alla scadenza o presenta istanza di liquidazione o scioglimento.
  • In caso di risoluzione del presente Contratto per qualsiasi motivo: (i) le Parti si adopereranno in buona fede e con ragionevole impegno per attuare, il più rapidamente possibile, una risoluzione senza problemi che riduca al minimo l’impatto negativo sul Cliente; (ii) KompiTech consegnerà al Cliente tutti i Servizi in attesa; (iii) il Cliente pagherà tutti gli importi dovuti a KompiTech per i Servizi eseguiti in conformità con il presente Accordo e (iv) ciascuna Parte restituisce prontamente le informazioni riservate a chi le ha divulgate. In caso di risoluzione del presente Contratto, le disposizioni del presente Contratto che per loro natura sono destinate a sopravvivere (quali la riservatezza, i diritti di proprietà intellettuale, l’indennizzo, la responsabilità, la legge applicabile e la risoluzione delle controversie) rimarranno in vigore.
  1. Diritti di proprietà intellettuale
  • Fatta eccezione per quanto espressamente stabilito nel presente documento, il presente Accordo non concede a nessuna delle parti alcun diritto, implicito o meno, sui contenuti dell’altra parte o su qualsiasi proprietà intellettuale dell’altra parte. Tra le Parti, il Cliente possiede tutti i diritti di proprietà intellettuale sui dati del Cliente e KompiTech possiede tutti i diritti di proprietà intellettuale sui Servizi. Tuttavia, in caso di divulgazione di materiali contenenti diritti di proprietà intellettuale, la Parte originaria consentirà alla Parte ricevente di utilizzare i propri diritti di proprietà intellettuale concedendo alla Parte ricevente una licenza non trasferibile, non esclusiva ed esente da royalty per l’utilizzo di tali diritti di proprietà intellettuale esclusivamente nella misura in cui ciò sia necessario per scopi correlati ai Servizi.
  1. Riservatezza
  • Ciascuna Parte si impegna a: (i) proteggere le informazioni riservate dell’altra Parte con la stessa cura con cui protegge le proprie informazioni riservate; e (ii) non divulgare le Informazioni riservate, ad eccezione di affiliati, dipendenti, agenti e appaltatori che hanno bisogno di conoscerle e che hanno accettato per iscritto di mantenerle riservate. Ciascuna Parte (e tutte le affiliate, i dipendenti, gli agenti e gli appaltatori a cui ha divulgato le Informazioni riservate) può utilizzare le Informazioni riservate solo per esercitare i propri diritti e adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente documento, usando una ragionevole cura per proteggerle. Ciascuna Parte è responsabile delle azioni delle proprie affiliate, dipendenti, agenti e appaltatori in violazione della presente clausola.
  • Le informazioni riservate non comprendono le informazioni che: (i) il destinatario dell’Informazione Riservata era già a conoscenza; (ii) diventi pubblico senza alcuna colpa del destinatario; (iii) è stato sviluppato autonomamente dal destinatario; o (iv) è stato legittimamente consegnato al destinatario da un’altra parte.
  • Ciascuna Parte riconosce che i rimedi monetari saranno inadeguati a proteggere le Informazioni riservate e che un provvedimento ingiuntivo sarà appropriato per proteggere tali diritti. Ciascuna Parte riconosce che la Parte divulgatrice sarà irrimediabilmente danneggiata nella misura in cui uno qualsiasi dei termini del presente Accordo venga violato e concorda che tali termini saranno applicabili attraverso: (i) l’emissione di un’ingiunzione che impedisca la copia, la duplicazione, l’uso, la diffusione o la divulgazione autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, o (ii) qualsiasi altro rimedio, mentre i rimedi saranno cumulativi e non esclusivi di qualsiasi altro rimedio o rimedi.
  • Ciascuna Parte può divulgare le Informazioni riservate dell’altra Parte quando richiesto dalla legge, ma solo dopo, se legalmente consentito: (i) si adopera in modo commercialmente ragionevole per informare l’altra Parte; e (ii) dia all’altra Parte la possibilità di contestare la divulgazione.
  • Gli obblighi di cui alla presente clausola 6 sopravvivranno alla risoluzione del presente Contratto per un periodo di due anni dalla data dell’ultima divulgazione di Informazioni riservate ai sensi del presente Contratto.
  • Al termine del rapporto tra le parti, tutte le informazioni riservate, compresi i rapporti, i dati, i documenti, i file o le altre informazioni che ne derivano, devono essere restituite alla parte che le ha divulgate o distrutte; in caso di distruzione, la parte che le ha ricevute dovrà fornire una certificazione scritta della distruzione.
  1. Protezione dei dati
  • Qualora le Parti trattino i dati personali ottenuti sulla base del presente Accordo sono tenute a rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e di ogni altra normativa nazionale applicabile.
  • KompiTech informa il Cliente che tratterà i dati personali ottenuti dal Cliente o per suo conto in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, nel qual caso si applicherà l’Allegato 1 del presente documento.
  1. Responsabilità
  • In nessun caso una delle Parti sarà responsabile nei confronti dell’altra per danni speciali, incidentali, indiretti o consequenziali (inclusa la perdita di dati, profitti o entrate, costi di capitale o costi di inattività), o per danni esemplari o punitivi derivanti da qualsiasi esecuzione del presente Contratto, indipendentemente dal fatto che tali danni siano basati su illecito, garanzia, contratto o qualsiasi altra teoria legale, anche se avvisata della possibilità di tali danni. A prescindere da qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, qualsiasi presunta limitazione della responsabilità della Parte, sia per quanto riguarda il tipo che l’importo dei danni, non si applica a qualsiasi reclamo derivante dall’inadempimento degli obblighi della Parte o dagli obblighi di difesa e di indennizzo della Parte.
  1. Risoluzione delle controversie
  • Qualsiasi controversia o reclamo derivante da o relativo al presente Contratto, o alla sua violazione, risoluzione o invalidità, sarà risolto come segue:
  • Ciascuna delle Parti può sottoporre una controversia alla sua risoluzione fornendo all’altra Parte una comunicazione scritta della controversia stessa. L’avviso deve contenere una breve dichiarazione sulla natura della controversia, il rimedio richiesto e altre informazioni pertinenti;
  • in caso di controversia, le Parti cercheranno di fare del loro meglio per consultarsi e negoziare in buona fede (tramite i loro rappresentanti debitamente nominati con l’autorità di risolvere la controversia) e tentare di raggiungere una soluzione amichevole, giusta ed equa soddisfacente per le suddette Parti;
  • Se la controversia non viene risolta attraverso le consultazioni e le negoziazioni in base al processo di cui sopra, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva dei tribunali della Svizzera.
  1. Varie
  • Libri e registri. KompiTech manterrà registrazioni contabili complete e accurate per supportare e documentare tutti gli addebiti previsti dal presente Accordo. Tali registrazioni saranno conservate per un periodo di almeno 10 anni dal completamento dei Servizi. Il Cliente (o un’organizzazione contabile da lui incaricata e autorizzata) avrà il diritto di richiedere l’accesso a tali registrazioni, a scopo di revisione, per tutto il tempo in cui tali registrazioni dovranno essere conservate. Ciascuna Parte sosterrà i propri costi di un audit ai sensi della frase precedente. In ogni caso, KompiTech avrà il diritto di contestare i risultati dell’audit e non avrà alcuna responsabilità per i costi dell’audit, se non i propri, fino alla risoluzione della controversia.
  • Non sollecitazione e non concorrenza. Nessuna delle Parti cercherà attivamente di assumere, direttamente o indirettamente, personale dell’altra Parte o dei suoi subappaltatori che sia stato impegnato in relazione ai Servizi per i 12 mesi successivi alla risoluzione del Contratto. La presente clausola non limita l’assunzione di personale attraverso il normale processo di pubblicità, colloquio e accettazione. Se una delle Parti impiega personale in violazione della presente Clausola, tale Parte dovrà pagare all’altra Parte, a titolo di risarcimento danni, 30.000 EUR per ogni persona impiegata in violazione della presente Clausola.
  • Forza maggiore. Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell’altra per qualsiasi ritardo o mancato adempimento dei propri obblighi derivanti da qualsiasi causa al di fuori del suo ragionevole controllo, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: un atto di Dio, una guerra o una guerra civile (dichiarata o meno), un’azione ostile o bellica in tempo di pace e un conflitto armato; atti di terrorismo; incendi, inondazioni, esplosioni o atti straordinari della natura; sabotaggi; pandemie; contaminazioni nucleari, chimiche o biologiche, a meno che la fonte o la causa della contaminazione non sia il risultato delle azioni di una delle Parti; o atti di autorità governative (“Evento di forza maggiore”).

La Parte che sostiene di essere impedita o ritardata nell’adempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi a causa di un Evento di Forza Maggiore dovrà notificare per iscritto tale ritardo o impedimento all’altra Parte non appena ragionevolmente possibile, indicando la data di inizio e l’entità di tale ritardo o impedimento, la relativa causa e la sua durata stimata.

La Parte che sostiene di essere impedita o ritardata nell’adempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi a causa di un evento di forza maggiore dovrà adottare tutte le misure ragionevoli per porre fine all’evento di forza maggiore o per trovare una soluzione che consenta l’esecuzione dell’Accordo nonostante il perdurare dell’evento di forza maggiore.

  • Anti-corruzione. In relazione o nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo, né KompiTech né il personale di KompiTech, direttamente o indirettamente, effettuerà o tenterà di effettuare alcun pagamento, offerta di pagamento, o offerta o promessa di pagamento, o prenderà o tenterà di prendere o concordare di prendere in valuta, proprietà o qualsiasi altra cosa di valore, compresi commissioni, pagamenti, partecipazione a profitti o commissioni, prestiti o servizi a qualsiasi funzionario governativo, terza persona, cliente o potenziale cliente, azienda, entità, individuo, organizzazione del Cliente o di terzi per ottenere o fare un favore nel corso della conduzione degli affari, in violazione di qualsiasi statuto o regolamento in qualsiasi paese del mondo che abbia come obiettivo la prevenzione della corruzione di qualsiasi natura.
  • Separabilità. Qualsiasi disposizione del presente Contratto che sia dichiarata nulla o inapplicabile da qualsiasi autorità o tribunale competente sarà, nella misura di tale invalidità o inapplicabilità, considerata separabile e non pregiudicherà le altre disposizioni del presente Contratto. Al posto della disposizione non valida o per colmare la lacuna involontaria si applicherà una disposizione legalmente valida e applicabile concordata tra le Parti che corrisponda il più possibile alle intenzioni delle Parti in base allo scopo del presente Accordo.
  • Rinuncia. Nessuna omissione, ritardo, rilassamento o indulgenza da parte di una delle Parti nell’esercizio o nell’esercizio parziale di un qualsiasi diritto previsto dal presente documento potrà costituire una rinuncia a tali diritti.
  • Ogni comunicazione richiesta ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sarà ritenuta efficace se consegnata tramite la Piattaforma, per posta raccomandata o certificata o di persona.
  • Legge applicabile. Il presente Contratto sarà interpretato in conformità e regolato dalle leggi svizzere, senza tener conto delle disposizioni di conflitto di legge di tali leggi. Il foro competente è Zurigo, Svizzera
  1. Definizioni

Per “Contratto” si intende il presente Contratto di fornitura di servizi di assistenza ad hoc;

“Informazioni riservate” indica, con riferimento a una delle Parti, tutte le informazioni relative, direttamente o indirettamente, a tale Parte (o alle sue affiliate) o alla sua attività, ai suoi prodotti, ai suoi mercati, ai suoi clienti, alla sua condizione (finanziaria o di altro tipo), alle sue operazioni, alle sue attività, alle sue passività, ai suoi risultati operativi, ai suoi flussi di cassa o alle sue prospettive, che siano consegnate, divulgate o fornite da o per conto di tale Parte all’altra Parte o ai suoi rappresentanti, prima, durante o dopo la data del presente documento, indipendentemente dal modo in cui sono state consegnate, divulgate o fornite;

Per“Data di decorrenza” si intende la data in cui si verificano entrambe le seguenti condizioni: (i) il Cliente accetta elettronicamente il presente accordo e (ii) l’intenzione del Cliente di concludere il presente Accordo è confermata da KompiTech come indicato nella clausola 1.2 del presente documento;

“Evento di Forza Maggiore” indica gli eventi e le situazioni descritti nella Clausola 10.3 del presente documento;

Per“Servizi IT” si intende una parte dei Servizi forniti da KompiTech ai sensi del presente documento – vale a dire tutte le attività relative alla garanzia dei Servizi IT che il Cliente richiede come definito nelle sue richieste di fornitura di Servizi IT presentate alla Piattaforma;

“Corrispettivo per i Servizi IT” indica il corrispettivo dovuto per i Servizi IT forniti ai sensi del presente Contratto, come descritto nella Clausola 2.2 del presente Contratto;

“Pacchetto” indica uno dei pacchetti di Servizi di Piattaforma ‘Basic’, ‘Business’ o ‘Corporate’ come offerto da KompiTech disponibile o un altro URL come può essere fornito da KompiTech;

“Piattaforma” indica lo strumento di biglietteria di KompiTech chiamato BLiTS (piattaforma), attraverso il quale vengono forniti i Servizi;

Per“Servizi della Piattaforma” si intende una parte dei Servizi forniti da KompiTech ai sensi del presente documento – vale a dire tutte le attività relative alla garanzia dell’accesso del Cliente alla Piattaforma e alla corretta funzionalità della Piattaforma;

Per“Canone per i Servizi di Piattaforma” si intende il canone da pagare per i Servizi di Piattaforma forniti ai sensi del presente documento, come descritto nella Clausola 2.1 del presente documento;

“Livelli di Servizio” indica i Livelli di Servizio dei Servizi IT come definiti nella Clausola 1.6 del presente documento;

“Service Desk” indica il Service Desk di KompiTech per qualsiasi questione e problema relativo ai Servizi che è disponibile.

“Servizi” indica i Servizi di Piattaforma e i Servizi IT forniti ai sensi del presente documento;

“Piano di abbonamento” indica l’addebito mensile o annuale dei Servizi di piattaforma a seconda della scelta del Cliente;

“Ticket” indica la richiesta del Cliente di fornitura di Servizi IT inoltrata alla Piattaforma, in cui il Cliente specifica i dettagli rilevanti per la fornitura dei Servizi IT, quali la descrizione, l’urgenza, la sua ubicazione (o, a seconda dei casi, qualsiasi sito del Cliente in cui i Servizi IT devono essere forniti);

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